Lo statuto

 

Statuto Associazione Amici del Faloria pag.1

Statuto Associazione Amici del Faloria pag.2

 

Art. 1
È costituita una Associazione senza scopo di lucro, denominata AMICI DEL FALORIA, con sede in Cortina d’Ampezzo, Via Faloria n.104 presso l’Istituto in Cortina della Congregazione delle Suore Orsoline Missionarie del Sacro Cuore di Parma.

Art. 2
L’Associazione ha lo scopo statutario di assecondare le finalità educative dell’Istituto della Congregazione delle O.M.S.C. di Parma anche mediante incontri pedagogico-culturali-spirituali e di consolidare i vincoli di amicizia cristiana ed i valori di comunità fra quanti – alunni, ex alunni, loro parenti, insegnanti, ex insegnanti e altri soggetti atti a potenziare lo spirito e lo scopo dell’Associazione – vedano accolto il loro desiderio di essere ospitati nei locali dell’Istituto. L’Associazione potrà costituire comitati scientifici consultivi per offrire alle Madri Orsoline assistenza nello studio di problemi gestionali e culturali.

Art. 3
Per l’attuazione dello scopo statutario dell’Associazione, la Congregazione O.M.S.C., ha conseguito il riconoscimento dell’Istituto a sede idonea di una Casa per ferie (ai sensi della legge 21 marzo 1958 n.326, e successive modificazioni). La Casa per ferie sarà aperta soltanto agli Associati secondo le specificazioni del successivo articolo.

Art. 4
La Congregazione delle Suore Orsoline Missionarie del Sacro Cuore è membro di diritto dell’Associazione. L’ammissione di nuovi Associati compete al Consiglio su proposta del Presidente. I nuovi Associati saranno comunicati ai vecchi Associati nella successiva Assemblea. Essi potranno essere insegnanti, ex insegnanti, alunni, ex alunni dell’Istituto e loro familiari, altre Istituzioni educative simili o complementari, loro studenti ed insegnati, familiari delle Suore Orsoline, componenti dei nuclei familiari degli Associati e persone presentate dagli Associati, purchè rispondano allo spirito e alle finalità della Associazione e si impegnino a conseguire gli scopi dell’Associazione stessa. I candidati dovranno presentare domanda di adesione redatta sul modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5
L’Associazione e la Casa per ferie non hanno scopo di lucro. Peraltro gli Associati ospiti dovranno versare un contributo individuale giornaliero necessario al sostentamento collettivo della Casa nella misura che anno per anno sarà stabilita dalla Direzione dell’Istituto delle O.M.S.C. di Cortina sentito il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione.

Art. 6
Il fondo comune è costituito dalle quote associative annnuali nella misura, di anno in anno stabilita dall’Assemble dell’Associazione e dai contributi volontari degli Associati. Finchè dura l’Associazione, il Fondo comune può essere utilizzato soltanto per gli scopi dell’Associazione e su delibera dell’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione il fondo comune andrà a favore delle O.M.S.C. di Parma per finalità di beneficienza.

Art. 7
La quota associativa va versata entrp il 31 Dicembre di ogni esercizio. Gli Associati in arretrato con la quota associativa annuale non possono usufruire della Casa per ferie. I soci in arretrato per tre esercizi vengono cassati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, dal registro degli Associati tenuto a cura del Tesoriere.

Art. 8
Il domicilio degli Associati è quello da loro dichiarato al momento dell’iscrizione; tutte le comunicazioni che il Consiglio dell’Associazione riterrà di fare agli Associati saranno fatte a quel domicilio a meno che l’Associato non abbia nel frattempo provveduto a comunicare eventuali variazioni mediante raccomandata A.R. alla sede dell’Associazione.

Art. 9
L’Assemblea degli Associati approva il bilancio consuntivo e preventivo, propone il Consigliere Vice Presidente e nomina un altro membro del Consiglio di Amministrazione, determina la quota associativa per l’esercizio successivo.

Art. 10
Le eventuale modifiche dello Statuto deliberate dall’Assemblea, per essere operanti, dovranno conseguire l’approvazione della Congregazione delle O.M.S.C. di Parma.

Art. 11
L’Assemblea degli Associati si riunirà annualmente nella sede dell’Istituto O.M.S.C. in Cortina, senza necessità di specifica comunicazione scritta, in prima convocazione l’11 Agosto alle ore 16.00 ed in seconda convocazione 13 Agosto alle ore 16.00. Altre convocazioni dell’Assemblea potranno essere disposte in qualsiasi tempo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea.

Art. 12
L’Assemblea degli Associati delibera in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquantuno per cento degli Associati e con la maggioranza dei due terzi dei votanti. In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza semplice. Non è ammesso il voto per delega. Le assemblee sono presideute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente in caso di inpedimento del Presidente.

Art. 13
L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominato per tre anni; i membri del Consiglio sono rieleggibili; le cariche onorifiche e non prevedono alcun emolumento ma il solo rimborso delle spese borsuali documentate incontrate nell’espletamento dell’incarico; il Consiglio nomina nel suo seno o dall’esterno il Segretario che avrà durata annuale.

Art. 14
È di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione la Suora Orsolina designata pro-tempore della Congregazione O.M.S.C. di Parma; è Vice Presidente il rappresentante degli Associati proposto dall’Assemblea che deve conseguire il gradimento della Congregazione delle O.M.S.C.; è Tesoriere la Suora Orsolina della Congregazione O.M.S.C. Economa dell’Istituto in Cortina; due altri Consiglieri saranno l’Assistente Spirituale dell’Associazione nominato dalla Congregazione delle O.M.S.C. sentito S.E. il Vescovo di Belluno e Feltre ed un altro rappresentante dell’Associazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15
Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, al Presidente è delegata la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Consiglio si riunisce su convocazione telegrafica o telefax, del Presidente ed almeno una volta l’anno per la redazione dei rendiconti preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea degli Associati.

Art. 16
Compete al Consiglio l’esclusione dall’Associazione di quegli Associati che abbiano manifestato comportamenti difformi dallo scopo dell’Associazione o abbiano contrastato la operatività dell’Associazione e/o la collaborazione di questa con la Congregazione delle O.M.S.C. di Parma. L’esclusione debitamente motivata viene notificata all’interessato con raccomandata A.R. ed ha effetto immediato, contro di essa può essere fatto ricorso all’Assemblea nei termini di trenta giorni dalla notifica.

Art. 17
L’esercizio annuale dell’Associazione inizia il primo Luglio e si chiude il 30 Giugno di ogni anno; il Consiglio predisporrà un bilancio consuntivo dell’esercizio passato ed un preventivo per l’esercizio successivo da presentare all’Assemblea degli Associati in Agosto.

Art. 18
QUalora le domande di soggiorno nella Casa per ferie superino il numero dei posti disponibili competerà unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione di determinare a chi vada accordata la precedenza.


Costituito con atto Notaio Perucon il 19 Novembre 1974 al n.42678 di repertorio (reg. il 20/11/1974 al n. 140), modificato con atto stesso Notaio il 13 Giugno 1985 al n. 78183 di repertorio, modificato con atto Notaio Degan il 13 Agosto 1998 al n.1224 di repertorio (reg. il 27/8/1998 al n. 69/1)